Documentazione - Documentation



Questa "istruzione" emanata il 12 maggio del 1771 dal Conte di Marbeuf, comandante in capite della Corsica, mostra quanto fosse viva la resistenza dei seguaci di Paoli due anni dopo la battaglia di Ponte Nuovo e con quali modalità il governo francese cercasse di ottenere il controllo dell'isola.

[traduzione in lingua francese e in lingua corsa in fase di realizzazione]



Istruzione sulla condotta delle Pievi di Corsica (1771)
Instruction sur la conduite des Pièves de Corse (1771)


Testo italiano (trascrizione dell'ordinanza)

LUIGI CARLO RENATO
CONTE DI MARBEUF,

Primo Gentiluomo della Camera del fu Re di Polonia Duca di Lorena, e di Bar, Luogotenente di Re dei quattro Vescovati dell'Alta Bretagna, Commendatore dell'Ordine Reale e Militare di S. Luigi, Luogotenente Generale delle Armate del Re, Comandante in Capite nell'Isola di Corsica, Capraya, ed altre.

ISTRUZIONE SULLA CONDOTTA, CHE DEVONO TENERE LE DIFFERENTI PIEVI DELL'ISOLA DI CORSICA.

Si è cercato fin qui d'illuminare la Nazione sulli suoi veri vantaggi. Era da presumersi, che ognuno sentirebbe alla fine quanto il sostegno, che si dà alli banditi sia nocivo al riposo pubblico, poichè la vita, e li beni dei Cittadini non sono in sicuro, e quanto sarebbe interessante per la gloria della Nazione, di distruggere la prevenzione, che una protezione accordata a dei scelerati, deve naturalmente far nascere nello spirito delle Genti, le quali non approfondiscono bastevolmente li fatti per rendere giustizia alla parte che pensa bene. Non v'ha dubbio, che tutte le oneste Genti si conducono, ed agiscono conformemente a questo principio, ma ve n'è una specie poco propria ad essere guidata dai soli sentimenti di onore. E' dunque assolutamente necessario di impiegare la forza, e di venirne agli esempi penetranti, per far loro prendere il camino [cammino] calcato dalla onestà, e dall'amore del bene.

Abbiamo risoluto in conseguenza di far marciare delle Truppe per metter ordine a tutti gli abusi, e far conoscere alle Persone male intenzionate, che un Principe possente può stabilire la regola con la forza, allora quando indarno si è valuto di tutti li mezzi, che gli suggeriva la sua bontà.

Ordiniamo perciò a tutti li Podestà, Padri del Comune, e tutti gli altri Uffiziali municipali incaricati del buon ordine, e governo delle Pievi, di dare avviso ai Comandanti di ciascun Posto il più vicino, non solo delli andamenti dei Banditi, ma ancora della condotta degli Abitanti a questo riguardo, e di rimetter loro immediatamente dopo il loro arrivo nei Posti, che occupar devono, la lista di tutti li Pastori delle loro Pievi, con li loro segnalamenti, distinguendo quelli, dei quali rispondono, da quelli dei quali diffidano, e specificando i luoghi, nei quali ogni mandra deve pascolare, egualmente che il nome dei proprietarj delle dette mandre, o siano bande. Queste mandre non potranno scostarsi dal terreno, che sarà loro assegnato, sotto pena di confiscazione, e li Proprietarj dovranno invigilarvi, perchè ogni richiamo sarà inutile, allora che la mandra sarà presa in contravenzione.

Viene proibito a tutti li Pastori di accendere dei fuochi sulle alture, nè altrove, che nei fondi.

Si proibisce loro finalmente di fare alcun segnale, nè alcun grido alloraquando scuopriranno delle Genti armate, il tutto sotto le pene le più forti.

Siccome la mala condotta delle Pievi, nelle quali si è obbligato portar delle Truppe, è la cagione che vi ne facciano marciare, queste Pievi devono aspettarsi di sopportare in castigo un'amenda, la quala [quale] sarà valutata giusta la condotta, che elleno terranno, non essendo giusto, che una Pieve, la quale mostrerà del zelo, e della buona volontà per lo stabilimento della tranquillità, e la distruzione dei banditi sia tanto gravata quanto quella, la quale persisterà nella sua ostinazione a sostenerli, ed a mantenere la turbolenza.

In tutti gli avvisi, che saranno mandati ai Signori Comandanti delli differenti Posti, si calcolerà il tempo, che sarà bisognato per farli loro passare, e se li Podestà, e Padri del Comune non li hanno dati subito che avranno potuto, saranno puniti per la prima volta con tre lire di amenda, e con l'amenda doppia, e la prigione in caso di recidiva. Se l'Ordinanza, o sia Portatore degli avvisi è mancante, sarà punito di Prigione alla diligenza del Podestà che l'avrà fatto partire, e che a suo discarico avrà marcato sopra la sua lettera l'ora della partenza del Latore.

Siccome si sa, che resta nelle differenti Pievi una grande quantità di armi da fuoco, di stiletti, spade, palozzi, o siamo pugnali, li Signori Comandanti saranno incaricati fare una visita esatta nelli loro cantoni rispettivi, e li particolari nelle case, o nel territorio dei quali ne sarà trovato, saranno puniti senza alcuna remissione secondo il rigore delle Ordinanze.

Si proibisce ad ognuno senza eccezione di portar bastoni offensivi, e proprj ad attaccare, sotto qualunque pretesto esser si voglia, alla pena di essere severamente punito.

Ingiongiamo, ed ordiniamo a tutti li Podestà, e Padri del Comune, di leggere, e pubblicare la presente istruzione per tre Feste, o Domeniche consecutive al fine delle Messa della Parrocchia, affinchè alcuno non l'ignori, e di affiggerla in appresso alla Porta della Chiesa.

Fatto in Bastia li 12 Maggio 1771.

 LE COMTE DE MARBEUF

 [BARLET]

 A BASTIA, Nella Stamperia di Sebastiano Francesco Batini,
Impressore Regio, e del Consiglio Superiore.


Tratto da / Tiré de: Relazione de' manegj, contradizioni, irregolarità, e dispotismo usati dalla Corte di Francia per impadronirsi, come fece, dell'Isola della Corsica, contro il Convenuto ne' diversi Trattati, contro il diritto delle Genti, e contro l'equità naturale.
Archivio di Stato di Torino , Negoziazioni colla Corsica, volume 93, mazzo 1, prima addizione, fascicolo 88.

Ingrandire - Ingrandà - Grandir

 

[traduzione in lingua francese in fase di realizzazione]


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