Testo italiano (trascrizione
dell'ordinanza)
LUIGI CARLO
RENATO
CONTE DI
MARBEUF,
Primo
Gentiluomo della Camera del fu Re di Polonia Duca
di Lorena, e di Bar, Luogotenente di Re dei quattro
Vescovati dell'Alta Bretagna, Commendatore
dell'Ordine Reale e Militare di S. Luigi,
Luogotenente Generale delle Armate del Re,
Comandante in Capite nell'Isola di Corsica,
Capraya, ed altre.
ISTRUZIONE SULLA
CONDOTTA, CHE DEVONO TENERE LE DIFFERENTI PIEVI
DELL'ISOLA DI CORSICA.
Si
è cercato fin qui d'illuminare la Nazione
sulli suoi veri vantaggi. Era da presumersi, che
ognuno sentirebbe alla fine quanto il sostegno, che
si dà alli banditi sia nocivo al riposo
pubblico, poichè la vita, e li beni dei
Cittadini non sono in sicuro, e quanto sarebbe
interessante per la gloria della Nazione, di
distruggere la prevenzione, che una protezione
accordata a dei scelerati, deve naturalmente far
nascere nello spirito delle Genti, le quali non
approfondiscono bastevolmente li fatti per rendere
giustizia alla parte che pensa bene. Non v'ha
dubbio, che tutte le oneste Genti si conducono, ed
agiscono conformemente a questo principio, ma ve
n'è una specie poco propria ad essere
guidata dai soli sentimenti di onore. E' dunque
assolutamente necessario di impiegare la forza, e
di venirne agli esempi penetranti, per far loro
prendere il camino [cammino] calcato
dalla onestà, e dall'amore del
bene.
Abbiamo
risoluto in conseguenza di far marciare delle
Truppe per metter ordine a tutti gli abusi, e far
conoscere alle Persone male intenzionate, che un
Principe possente può stabilire la regola
con la forza, allora quando indarno si è
valuto di tutti li mezzi, che gli suggeriva la sua
bontà.
Ordiniamo
perciò a tutti li Podestà, Padri del
Comune, e tutti gli altri Uffiziali municipali
incaricati del buon ordine, e governo delle Pievi,
di dare avviso ai Comandanti di ciascun Posto il
più vicino, non solo delli andamenti dei
Banditi, ma ancora della condotta degli Abitanti a
questo riguardo, e di rimetter loro immediatamente
dopo il loro arrivo nei Posti, che occupar devono,
la lista di tutti li Pastori delle loro Pievi, con
li loro segnalamenti, distinguendo quelli, dei
quali rispondono, da quelli dei quali diffidano, e
specificando i luoghi, nei quali ogni mandra deve
pascolare, egualmente che il nome dei proprietarj
delle dette mandre, o siano bande. Queste mandre
non potranno scostarsi dal terreno, che sarà
loro assegnato, sotto pena di confiscazione, e li
Proprietarj dovranno invigilarvi, perchè
ogni richiamo sarà inutile, allora che la
mandra sarà presa in
contravenzione.
Viene
proibito a tutti li Pastori di accendere dei fuochi
sulle alture, nè altrove, che nei
fondi.
Si
proibisce loro finalmente di fare alcun segnale,
nè alcun grido alloraquando scuopriranno
delle Genti armate, il tutto sotto le pene le
più forti.
Siccome
la mala condotta delle Pievi, nelle quali si
è obbligato portar delle Truppe, è la
cagione che vi ne facciano marciare, queste Pievi
devono aspettarsi di sopportare in castigo
un'amenda, la quala [quale] sarà
valutata giusta la condotta, che elleno terranno,
non essendo giusto, che una Pieve, la quale
mostrerà del zelo, e della buona
volontà per lo stabilimento della
tranquillità, e la distruzione dei banditi
sia tanto gravata quanto quella, la quale
persisterà nella sua ostinazione a
sostenerli, ed a mantenere la
turbolenza.
In
tutti gli avvisi, che saranno mandati ai Signori
Comandanti delli differenti Posti, si
calcolerà il tempo, che sarà
bisognato per farli loro passare, e se li
Podestà, e Padri del Comune non li hanno
dati subito che avranno potuto, saranno puniti per
la prima volta con tre lire di amenda, e con
l'amenda doppia, e la prigione in caso di recidiva.
Se l'Ordinanza, o sia Portatore degli avvisi
è mancante, sarà punito di Prigione
alla diligenza del Podestà che l'avrà
fatto partire, e che a suo discarico avrà
marcato sopra la sua lettera l'ora della partenza
del Latore.
Siccome
si sa, che resta nelle differenti Pievi una grande
quantità di armi da fuoco, di stiletti,
spade, palozzi, o siamo pugnali, li Signori
Comandanti saranno incaricati fare una visita
esatta nelli loro cantoni rispettivi, e li
particolari nelle case, o nel territorio dei quali
ne sarà trovato, saranno puniti senza alcuna
remissione secondo il rigore delle
Ordinanze.
Si
proibisce ad ognuno senza eccezione di portar
bastoni offensivi, e proprj ad attaccare, sotto
qualunque pretesto esser si voglia, alla pena di
essere severamente punito.
Ingiongiamo,
ed ordiniamo a tutti li Podestà, e Padri del
Comune, di leggere, e pubblicare la presente
istruzione per tre Feste, o Domeniche consecutive
al fine delle Messa della Parrocchia,
affinchè alcuno non l'ignori, e di
affiggerla in appresso alla Porta della
Chiesa.
Fatto
in Bastia li 12 Maggio 1771.
LE
COMTE DE MARBEUF
[BARLET]
A
BASTIA, Nella Stamperia di Sebastiano Francesco
Batini,
Impressore Regio, e del Consiglio Superiore.
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![](condottaPievi1.gif)
Tratto da /
Tiré de: Relazione de' manegj,
contradizioni, irregolarità, e dispotismo
usati dalla Corte di Francia per impadronirsi, come
fece, dell'Isola della Corsica, contro il Convenuto
ne' diversi Trattati, contro il diritto delle
Genti, e contro l'equità
naturale.
Archivio
di Stato di Torino
,
Negoziazioni colla Corsica, volume 93, mazzo
1, prima addizione, fascicolo 88.
Ingrandire
- Ingrandà
- Grandir
[traduzione
in lingua francese in fase di
realizzazione]
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